Art. 4 — Permessi di ricerca e disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale e dell'assetto urbanistico

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La domanda di permesso di ricerca deve essere presentata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato insieme al programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione. Ad essa deve essere unito uno studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali con riferimento all'entita' e alla tipologia dei lavori programmati nonche' delle opere di recupero ambientale che si intendono eseguire. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette lo studio di cui al primo comma al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero per l'ecologia, alle Regioni e ai Comuni interessati per le eventuali osservazioni, che devono essere formulate entro tre mesi dalla ricezione. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente. Se il permesso di ricerca riguarda un'area caratterizzata da particolari condizioni di instabilita' geostrutturali, e come tale classificata con decreto del presidente della Regione interessata, si applicano le procedure previste al successivo articolo 11.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art4 · fonte del testo

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