Art. 10 — Assegnazione della concessione di coltivazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 11 febbraio 2010, n.22.
Abrogato dal 11 marzo 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 11 febbraio 2010, n.22.
Abrogato dal 11 marzo 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 2009 al 11 marzo 2010. 121 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Entro sei mesi dal provvedimento di cui al precedente articolo 6, comma 2, il titolare del permesso deve presentare, a pena di decadenza, domanda di concessione di coltivazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se trattasi di risorse geotermiche di interesse nazionale, o alla Regione, se trattasi di risorse geotermiche di interesse locale. Trascorso tale termine, la concessione puo' essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, purche' in possesso dei necessari requisiti di capacita' tecnica ed economica. La concessione e' accordata, a parita' di condizioni, in via preferenziale all'ENEL o all'ENI singolarmente o in contitolarita' paritetica. La concessione puo' essere accordata per la durata massima di trenta anni, e puo' essere prorogata per periodi non superiori a dieci anni ciascuno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N.22
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art10 · fonte del testo
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