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Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonche' per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilita', nonche' urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della competente autorita' regionale. I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Le opposizioni circa la necessita' e le modalita' delle opere sono proposte nel termine di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dalla competente autorita' regionale, con decreto motivato. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o la competente autorita' regionale, con decreto motivato, su richiesta del concessionario, puo' disporre l'occupazione per non oltre un biennio di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione dei lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente la indennita' di occupazione. I provvedimenti di occupazione di urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente. Non sono soggette a concessioni ne' ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato. Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di risorse geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l'attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorita' marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale con le modalita' previste dall'articolo 43 del codice della navigazione. L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 42, quarto e quinto comma, del codice della navigazione, e' a carico del titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1986 al 16 febbraio 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art16 · fonte del testo

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