Art. 13 — Revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 11 febbraio 2010, n.22.
Abrogato dal 11 marzo 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 11 febbraio 2010, n.22.
Abrogato dal 11 marzo 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010. 118 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche di interesse locale puo' essere revocata qualora a seguito del riconoscimento del carattere nazionale del campo geotermico il titolare non dimostri di avere adeguate capacita' tecniche ed economiche per realizzare un progetto geotermico di interesse nazionale. Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal nuovo titolare una quantita' di risorse geotermiche equivalente a quella estraibile mediante il titolo revocato ovvero una indennita' sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata al valore delle risorse geotermiche estraibili mediante il titolo revocato. In caso di mancato accordo decide un collegio arbitrale composto da un presidente nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da due rappresentanti delle parti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N.22
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art13 · fonte del testo
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