Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 2009 al 11 marzo 2010. 383 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche, effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilita'. Le funzioni amministrative riguardanti le attivita' di cui al precedente comma, compresa la funzione di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono fatti salvi i poteri attribuiti in materia alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano. Le funzioni amministrative concernenti concessioni da rilasciare sulla terraferma per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale sono delegate alle Regioni. Sono risorse geotermiche d'interesse nazionale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 kilowatt termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine. Sono risorse geotermiche di interesse locale quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20.000 kilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi. Sono considerate piccole utilizzazioni locali le utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a profondita' inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt termici. E' esclusa dall'applicazione della presente legge la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi unicamente a scopo terapeutico. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni della presente legge non si applicano qualora il valore economico dei KWh termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall'ingegnere capo della competente sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ovvero dalla corrispondente autorita' regionale in caso di risorse geotermiche di interesse locale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N.22

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art1 · fonte del testo

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