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La camomilla puo' essere venduta al consumatore solo in imballaggi preconfezionati chiusi all'origine. L'etichettatura della camomilla comporta l'obbligo dell'indicazione del tipo di camomilla di cui alla tabella allegata. 3. Il prodotto ottenuto da infiorescenze o steli o da entrambi macinati puo' essere posto in commercio solo con la denominazione: 'camomilla macinata industriale'
Testo in vigore dal 3 marzo 1992 al 22 dicembre 2008
