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[1]La camomilla destinata alla vendita al «dettaglio» deve essere contenuta in pacchetti di peso non inferiore a cento grammi, secondo le disposizioni della legge sanitaria e oltre a corrispondere ad uno dei tipi stabiliti nella tabella annessa alla presente legge, deve essere confezionata in modo che non sia possibile estrarla senza infrangere l'involucro della confezione (sigillatura).
[2]Sull'involucro deve essere direttamente applicata una etichetta indicante il nome e l'indirizzo della ditta che ha confezionato il prodotto, il «tipo» e l'anno di produzione.
[3]Dopo due anni dalla data di produzione risultante dall'etichetta, qualunque «tipo» di camomilla non puo' essere ceduta al pubblico che come camomilla «industriale».
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 3 marzo 1992
