Art. 7 — Corsi di specializzazione e aggiornamento

Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire una o piu' specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo. Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di cinquanta ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualita' delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni di categoria e, se del caso, altri soggetti che il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalita' di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 3 ((...)). I decreti di cui al presente comma sono volti a disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i caratteri obbligatori e gli standard minimi al fine di assicurare l'uniformita' dei percorsi di specializzazione attivati.

Testo vigente dal 1 maggio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 2023 al 1 maggio 2024. 24 parole tolte.

… le modalita' di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 3tolto: , nonche' le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3aggiunto: .... I decreti di cui al presente comma sono volti a disciplinare le specializzazioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2023-12-13;190~art7 · fonte del testo

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