Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 aprile 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nessuna limitazione e' posta alla produzione degli impianti di categoria C.

[2]Fino a quando non sara' raggiunta, per un periodo di dodici mesi consecutivi, una produzione complessiva di tonnellate 2.550.000 di acciaio grezzo per le categorie A e B considerate insieme, gli impianti di categoria B avranno il diritto di produrre un quantitativo di acciaio grezzo di tonnellate 1.320.000 e gli impianti di categoria A avranno diritto di produrre la differenza.

[3]Dopo che per un periodo di 12 mesi consecutivi sia stata raggiunta una produzione complessiva fra le categorie A e B di tonnellate 2.550.000, i successivi incrementi di produzione, oltre quanto sara' prodotto dagli impianti di categoria C, saranno ripartiti in parti uguali fra le categorie A. e B.

[4]Le eventuali diminuzioni della produzione, rispetto all'anno precedente, saranno ripartite fra le categorie A e B in parti uguali.

[5]Le diminuzioni complessive di produzione di cui al precedente comma saranno ripartite tra i singoli impianti per la categoria A, in proporzione alla produzione da ognuno effettuata nell'anno precedente.

[6]La produzione di categoria B sara' ripartita tra i singoli impianti ad essa appartenenti in proporzione della produzione dagli stessi effettuata nel triennio 1935-37. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1941, n. 1251

1

La L. 8 agosto 1941, n. 1251 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1, 2 e 3) che "Durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la data della dichiarazione della sua cessazione, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ha facolta', di modificare le quote, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, che disciplina la produzione siderurgica, in attuazione del piano autarchico, secondo le necessita' determinate dallo stato di guerra, sentito il Comitato tecnico corporativo della siderurgia. Nei casi urgenti il Sottosegretariato provvede, salvo a sentire al piu' presto il Comitato predetto. Queste modificazioni non danno diritto alle ditte, siano esse di categoria A, B o C, di chiedere compensi o conguagli di sorta".

Testo in vigore dal 24 aprile 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 1941

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1940 al 24 aprile 1941.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 agosto 1941, n. 1251

    La L. 8 agosto 1941, n. 1251 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1, 2 e 3) che "Durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la data della dichiarazione della sua cessazione, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ha facolta', di modificare le quote, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, che disciplina la produzione siderurgica, in attuazione del piano autarchico, secondo le necessita' determinate dallo stato di guerra, sentito il Comitato tecnico corporativo della siderurgia. Nei casi urgenti il Sottosegretariato provvede, salvo a sentire al piu' presto il Comitato predetto. Queste modificazioni non danno diritto alle ditte, siano esse di categoria A, B o C, di chiedere compensi o conguagli di sorta".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-06-19;1079~art2 · fonte del testo

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