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[1]Nessuna limitazione e' posta alla produzione degli impianti di categoria C.
[2]Fino a quando non sara' raggiunta, per un periodo di dodici mesi consecutivi, una produzione complessiva di tonnellate 2.550.000 di acciaio grezzo per le categorie A e B considerate insieme, gli impianti di categoria B avranno il diritto di produrre un quantitativo di acciaio grezzo di tonnellate 1.320.000 e gli impianti di categoria A avranno diritto di produrre la differenza.
[3]Dopo che per un periodo di 12 mesi consecutivi sia stata raggiunta una produzione complessiva fra le categorie A e B di tonnellate 2.550.000, i successivi incrementi di produzione, oltre quanto sara' prodotto dagli impianti di categoria C, saranno ripartiti in parti uguali fra le categorie A. e B.
[4]Le eventuali diminuzioni della produzione, rispetto all'anno precedente, saranno ripartite fra le categorie A e B in parti uguali.
[5]Le diminuzioni complessive di produzione di cui al precedente comma saranno ripartite tra i singoli impianti per la categoria A, in proporzione alla produzione da ognuno effettuata nell'anno precedente.
[6]La produzione di categoria B sara' ripartita tra i singoli impianti ad essa appartenenti in proporzione della produzione dagli stessi effettuata nel triennio 1935-37.
Testo in vigore dal 13 agosto 1940 al 24 aprile 1941
