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[1]Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, sentito il Comitato tecnico corporativo per la siderurgia nazionale, determinera' le norme per la distribuzione dei rottami di ferro e di acciaio e della ghisa, tra le ditte produttrici di ferro e di acciaio ai sensi della presente legge, regolando la produzione siderurgica per il consumo nazionale, attraverso quella dell'acciaio grezzo.
[2]A tal fine il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra considerera' separatamente le esigenze:
- 1)degli impianti elle attuino la produzione a ciclo integrale della grande potenzialita' prevista dal piano autarchico, partendo dai minerali e recuperando gas e sottoprodotti: produzione di categoria A;
- 2)degli impianti che attuino la produzione con prevalente uso di rottami: produzione di categoria B;
- 3)degli impianti che producano acciaio partendo da ghisa prodotta da minerali nazionali, sabbie ferrifere, ceneri di pirite, fanghi rossi ed altre analoghe materie prime nazionali in forni elettrici a recupero di gas ed utilizzata direttamente allo stato liquido per l'affinazione: produzione di categoria C.
[3]Si intendono parificate a questa ultima categoria quelle produzioni di acciaio che si ottengano dalle predette materie prime nazionali con prevalente impiego di combustibili nazionali. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1941, n. 1251
1La L. 8 agosto 1941, n. 1251 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1, 2 e 3) che "Durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la data della dichiarazione della sua cessazione, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ha facolta', di modificare le quote, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, che disciplina la produzione siderurgica, in attuazione del piano autarchico, secondo le necessita' determinate dallo stato di guerra, sentito il Comitato tecnico corporativo della siderurgia. Nei casi urgenti il Sottosegretariato provvede, salvo a sentire al piu' presto il Comitato predetto. Queste modificazioni non danno diritto alle ditte, siano esse di categoria A, B o C, di chiedere compensi o conguagli di sorta".
Testo in vigore dal 24 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
