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[1]Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, sentito il Comitato tecnico corporativo per la siderurgia nazionale, determinera' le norme per la distribuzione dei rottami di ferro e di acciaio e della ghisa, tra le ditte produttrici di ferro e di acciaio ai sensi della presente legge, regolando la produzione siderurgica per il consumo nazionale, attraverso quella dell'acciaio grezzo.
[2]A tal fine il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra considerera' separatamente le esigenze:
- 1)degli impianti elle attuino la produzione a ciclo integrale della grande potenzialita' prevista dal piano autarchico, partendo dai minerali e recuperando gas e sottoprodotti: produzione di categoria A;
- 2)degli impianti che attuino la produzione con prevalente uso di rottami: produzione di categoria B;
- 3)degli impianti che producano acciaio partendo da ghisa prodotta da minerali nazionali, sabbie ferrifere, ceneri di pirite, fanghi rossi ed altre analoghe materie prime nazionali in forni elettrici a recupero di gas ed utilizzata direttamente allo stato liquido per l'affinazione: produzione di categoria C.
[3]Si intendono parificate a questa ultima categoria quelle produzioni di acciaio che si ottengano dalle predette materie prime nazionali con prevalente impiego di combustibili nazionali.
Testo in vigore dal 13 agosto 1940 al 24 aprile 1941
