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Le denominazioni di "rhum", "rum" o "tafia'", nonche' di "acquavite di canna" o di "distillato di canna", sono riservate alle acqueviti ottenute dalla distillazione del mosto fermentato della canna di zucchero o dei melassi della stessa. E' consentita l'aggiunta di alcool etilico rettificate, purche' almeno un terzo della gradazione alcolica derivi dal prodotto originale. Qualora l'aggiunta di alcool superi il limite previsto nel comma precedente o si ricorra alla aromatizzazione complementare le denominazioni di "rhum", "rum" e "tafia'" possono usarsi soltanto se integrate con l'indicazione "di fantasia" scritta con caratteri di uguale grandezza e visibilita'.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 6 settembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art8 · fonte del testo

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