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Miscellanea
Disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti
Legge 7 dicembre 1951, n. 1559
- Aggiornato al
- 27 settembre 1997
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 61
- Art. 1Le acquaviti debbono essere ottenute dalla distillazione di fermentati di sostanze…
- Art. 2Le acqueviti poste in commercio debbono essere stabilmente limpide e non debbono…
- Art. 3senza rubricaabrogato
- Art. 4senza rubricaabrogato
- Art. 5senza rubricaabrogato
- Art. 6senza rubricaabrogato
- Art. 7senza rubricaabrogato
- Art. 8senza rubricaabrogato
- Art. 9senza rubricaabrogato
- Art. 9-bissenza rubricaabrogato
- Art. 10senza rubricaabrogato
- Art. 11senza rubricaabrogato
- Art. 12Le acquaviti importate devono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte…
- Art. 13Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con i Ministri per le…
- Art. 14senza rubricaabrogato
- Art. 14-bissenza rubricaabrogato
- Art. 15senza rubricaabrogato
- Art. 16senza rubricaabrogato
- Art. 17Il contrassegno di Stato previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n…
- Art. 18La produzione ed il commercio delle acqueviti sono sottoposti alla vigilanza del…
- Art. 19Chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio…
- Art. 20Chiunque, non avendo ottenuto le prescritte autorizzazioni, produce, per farne commercio…
- Art. 21Chiunque contravviene alle disposizioni previste negli articoli 12, 14, 14-bis, 15, 16 e…
- Art. 22In caso di condanna per i reati previsti negli articoli precedenti e' sempre ordinata la…
- Art. 23Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il trentesimo giorno successivo…
- Art. 24Sono abrogati gli articoli 13, 14 e 15 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142…
