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Le denominazioni di "acquavite", di "acquavite di vino", di e "distillato di vino" o di "arzente" sono riservate alla acquavite ottenuta dalla distillazione del vino di qualsiasi gradazione alcolica, sano e genuino, in presenza o meno delle sue fecce naturali. E' tollerata, per i vini acescenti, un'acidita' volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili. E' consentita l'aromatizzazione complementare soltanto con truciolo di quercia o con altre sostanze vegetali innocue, oppure mediante l'aggiunta di infusione acquosa od alcolica di dette sostanze. L'aggiunta della infusione alcolica non puo' essere superiore al 3%. L'invecchiamento dell'acquavite di vino deve essere effettuato in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento ne' interno, ne' esterno.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 8 giugno 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art4 · fonte del testo

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