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L'imbottigliamento delle acqueviti deve essere fatto in recipienti della capacita' di litri 2, litri 1,500, litri 1, litri 0,750, litri 0,500, litri 0,250, litri 0,100. Ciascun recipiente deve avere un contenuto effettivo in idrati corrispondente alla sua capacita'. I recipienti per i mostrini di assaggio, devono avere una capacita' inferiore a litri 0,100, e possono avere qualsiasi contenuto effettivo. E' ammessa la tolleranza di non oltre il 3% nel quantitativo di idrati indicato in etichetta.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 27 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art16 · fonte del testo

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