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Con decreto dei Ministri per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e foreste, sentito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, puo' essere autorizzata la produzione e la immissione al commercio di acqueviti, ottenute dalla distillazione di frutta o di sostanze vegetali diverse da quelle contemplate negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nel decreto di autorizzazione potra' essere consentita la aromatizzazione. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e di esso deve farsi menzione nell'etichetta prescritta dall'art. 17.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 27 settembre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art10 · fonte del testo

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