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Chiunque pone in commercio i saponi e i detersivi di cui alla presente legge senza le indicazioni prescritte e' punito con l'ammenda da L. 3000 a L. 50.000. Chiunque produce e pone in commercio saponi e detersivi che non rispondono alle dichiarazioni e indicazioni appostevi a norma della presente legge ovvero contravviene alle prescrizioni dell'art. 6 della legge stessa e' punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000.

Testo in vigore dal 13 giugno 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-05-12;308~art8 · fonte del testo

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