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Miscellanea
Disciplina della produzione e del commercio degli sciroppi e delle bevande a base di mandorla
Legge 23 febbraio 1968, n. 116
- Aggiornato al
- 7 marzo 1968
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1Le denominazioni "sciroppo di mandorla" o "sciroppo di latte di mandorla" sono riservate…
- Art. 2La denominazione "sciroppo di orzata" e' riservata allo sciroppo ottenuto con l'impiego…
- Art. 3Agli sciroppi di cui ai precedenti articoli per l'arrotondamento del gusto e' consentito…
- Art. 4Agli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 non e' consentita l'aggiunta di coloranti, di…
- Art. 5I recipienti e gli involucri contenenti gli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 debbono…
- Art. 6Le fatture, lettere di impegno, polizze di carico, bollette di spedizione e tutti gli…
- Art. 7Per le sostanze disciplinate dalla presente legge e' vietato apporre sui recipienti…
- Art. 8E' vietato vendere, porre in vendita o comunque distribuire per il consumo prodotti…
- Art. 9Le denominazioni "mandorlata" e "...al latte di mandorla", sono riservate alle bevande…
- Art. 10Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 9 primo e secondo comma, della…
- Art. 11Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 3 ultimo comma, e articolo 4 e' punito…
- Art. 12Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, primo e terzo comma, e…
- Art. 13Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna dispone che questa sia, a spese del…
- Art. 14Non e' punibile il commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il…
- Art. 15E' concesso un termine di sei mesi dalla data della entrata in vigore della presente…
- Art. 16La vigilanza nell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge e'…
