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Chiunque produce per farne commercio mangimi semplici d'origine animale, mangimi composti, integratori per mangimi o mangimi integrati senza le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, o pone in vendita integratori senza avere ottenuto la registrazione da parte del Ministero della sanita' e' punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art20 · fonte del testo

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