Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1963 al 29 maggio 1988. Leggi il testo vigente →

Per la "gemma di riso" devono essere soltanto indicati i contenuti percentuali in lipidi, fibra grezza, ceneri e silice espressi sulla sostanza secca. Per la "pula di riso" dovranno essere indicati i contenuti percentuali in protidi, lipidi, fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca. Per la "puletta di riso" ed il "farinaccio di riso" dovranno essere indicati i contenuti percentuali in fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca. Per gli altri sottoprodotti della lavorazione del risone, come rotture, risina, puntina e grana verde, qualora siano posti in vendita allo stato naturale, non sono richieste dichiarazioni di dati analitici. Qualora invece i sottoprodotti di cui al precedente comma siano posti in vendita macinati, devono essere dichiarati i contenuti percentuali di fibra grezza, ceneri e silice, riferiti alla sostanza secca.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 29 maggio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari