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((Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, per i residui provenienti dalla fabbricazione dello zucchero, ivi comprese le polpe di barbabietole essiccate e melassate ed escluso il melasso, per i residui provenienti dalla fabbricazione del malto e della birra, venduti freschi o conservati sia allo stato naturale che soltanto frantumati, nonche' per i residui della vagliatura e pulitura dei cereali allo stato naturale, non e' richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui al precedente articolo. Per il lievito deve essere soltanto indicato il contenuto percentuale di protidi grezzi, riferito a sostanza secca. Per i cruscami deve essere soltanto indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i contenuti percentuali in fibra grezza e ceneri, riferiti a sostanza secca. Per i cruscami di frumento deve essere anche indicato se provenienti da grano duro o tenero o da miscela di due tipi. Per il germe di frumento devono essere soltanto indicati i contenuti percentuali in lipidi, fibra grezza e ceneri, espressi sulla sostanza secca. Per le farine di origine animale, oltre i dati di cui alle lettere a), b), c), e), f), dell'articolo 11, e' obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza: carne, sangue, piume, pesce, latte, siero e simili. Per le farine di pesce, oltre i dati analitici richiesti dal precedente comma, deve essere indicato il contenuto percentuale di cloruro di sodio, riferito a sostanza secca. Per i mangimi semplici di origine animale devono anche essere indicati la data e il numero dell'autorizzazione prefettizia prevista dall'articolo 4. Per i melassi deve essere solo dichiarato se provenienti da canna da zucchero o da altri prodotti, diversi dalla bietola e la percentuale di zuccheri totali espressa su sostanza secca. Per la farina di erba medica disidratata e' richiesta anche la dichiarazione del contenuto in betacarotene, espresso su sostanza secca, e riferito alla data di uscita della merce dallo stabilimento, che deve essere dichiarata. Per i grassi di origine animale o vegetale e' richiesta la dichiarazione della materia prima di provenienza, del contenuto in acqua, nonche' l'indicazione qualitativa e quantitativa degli anti ossidanti ed emulsionanti aggiunti. La denominazione di "granoturco degerminato" e' obbligatoria per tale cereale, quando esso sia posto in commercio intero o frantumato, dopo aver subito il processo di degerminazione)).

Testo in vigore dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968. 98 parole tolte, 171 parole aggiunte.

Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, tolto: venduti allo stato naturale, non macinati o frantumati, per i residui provenienti dalla tolto: produzione aggiunto: fabbricazione dello zucchero, aggiunto: ivi comprese le polpe di barbabietole essiccate e melassate ed escluso il melasso, tolto: nonche' per i residui provenienti dalla fabbricazione del malto e della birra, venduti aggiunto: freschi o conservati sia allo stato naturaletolto: , aggiunto: che soltanto frantumati, nonche' per i residui della vagliatura e pulitura dei cereali allo stato naturale, non e' richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui al precedente articolo. Per tolto: i residui essiccati ottenuti dalla fabbricazione della birra, se gli stessi non sono posti in commercio sotto una diversa, particolare denominazione deve essere indicato il solo contenuto percentuale di acqua. Per il aggiunto: il lievito deve essere soltanto indicato il contenuto percentuale di protidi grezzi, riferito a … dal quale gli stessi derivano ed i contenuti percentuali in fibra grezza e ceneriaggiunto: , riferiti a sostanza secca. Per i cruscami di frumento deve essere anche indicato se provenienti da grano duro o tenero tolto: e da miscela dei aggiunto: o da miscela di due tipi. Per aggiunto: il germe di frumento devono essere soltanto indicati i contenuti percentuali in lipidi, fibra grezza e ceneri, espressi sulla sostanza secca. Per le farine di origine animale, oltre i dati di cui alle lettere a), b), c), e), f), dell'articolo 11, e' obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienzaaggiunto: : carne, sangue, piume, pesce, latte, siero e simili. Per le farine di pesce, oltre i dati analitici richiesti dal precedente tolto: articolo aggiunto: comma, deve essere indicato il contenuto percentuale di cloruro di sodio, riferito a sostanza secca. Per i aggiunto: mangimi semplici di origine animale devono anche essere indicati la data e il numero dell'autorizzazione prefettizia prevista dall'articolo 4. Per i melassi deve essere solo dichiarato se provenienti da canna da zucchero o da altri prodottiaggiunto: , diversi dalla bietola e la percentuale di zuccheri totali espressa su sostanza secca. Per tolto: le carrube frantumate e' richiesta aggiunto: la farina di erba medica disidratata e' richiesta anche la dichiarazione del tolto: solo contenuto zuccherino, espresso in zuccheri totali, riferito a sostanza secca aggiunto: contenuto in betacarotene, espresso su sostanza secca, e riferito alla data di uscita della merce dallo stabilimento, che deve essere dichiarata. Per i tolto: residui essiccati ottenuti dalla fabbricazione dell'amido debbono essere indicati tutti i contenuti analitici percentuali di cui all'articolo 11. Per la farina di erba medica e' richiesta anche la dichiarazione aggiunto: grassi di origine animale o vegetale e' richiesta la dichiarazione della materia prima di provenienza, del contenuto in tolto: beta carotene, riferito a sostanza secca aggiunto: acqua, nonche' l'indicazione qualitativa e quantitativa degli anti ossidanti ed emulsionanti aggiunti. La denominazione di "granoturco degerminato" e' obbligatoria per tale cereale, quando esso sia posto in commercio intero o frantumato, dopo aver subito il processo di degerminazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art12 · fonte del testo

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