Art. 3 — Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca

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Il Ministero della marina mercantile e' chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'attuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti. Il Ministero della pubblica istruzione, intesa con il Ministero della marina mercantile, curera' che nei programmi di insegnamento delle scuole dell'ordine medio siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Curera' altresi' che nei programmi di insegnamento degli Istituti nautici, o scuole equiparate, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonche' nozioni di economia e diritto della pesca. Il Ministero della marina mercantile promuove l'istituzione presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 16 settembre 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art3 · fonte del testo

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