All'articolo 3 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Ministero della marina mercantile, sentito l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, puo' formulare proposte alle regioni e alle camere di commercio, nell'ambito dell'attivita' di formazione professionale svolta da tali enti, circa la realizzazione di corsi di aggiornamento per i pescatori riguardanti le nuove tecniche di pesca, la maricoltura e la problematica della tutela delle risorse biologiche e ambientali".

Testo vigente dal 1 settembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-08-25;381~art3 · fonte del testo

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