Art. 2 — Organi di studio e ricerca

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Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche applicate alla pesca, e per tutti gli studi, le ricerche e le indagini occorrenti per lo sviluppo dell'industria, della pesca, della produzione ittica, e per l'adeguamento della sua disciplina giuridica, il Ministero della marina mercantile puo' avvalersi del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Osservatori di pesca marittima, degli Istituti talassografici e di ogni altro organismo o istituto operante a tal fine. L'azione di cui al precedente comma e' integrata, per le indagini pratiche, da quella della squadriglia sperimentale di pesca, istituita con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 9 luglio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art2 · fonte del testo

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