Art. 10 — Iscrizione dei pescatori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1965 al 8 luglio 2004. Leggi il testo vigente →

L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale e' subordinato all'iscrizione degli interessati nel registro dei pescatori marittimi. L'iscrizione in tale registro e il rilascio dei certificati d'iscrizione sono gratuiti. L'iscrizione non e' richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica, ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerche riconosciuti dal Ministero della marina mercantile, o siano espressamente autorizzati dal Ministero stesso.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 8 luglio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963~art10 · fonte del testo

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