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Le assicurazioni di cui all'articolo 1 debbono essere effettuate con contratto unico sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale. I coassicuratori debbono dare delega ad uno di essi affinche' curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni a lui demandate con la delega e a lui spettanti secondo gli usi relativi alla pratica della coassicurazione; ed e' tenuto al pagamento dell'indennita' assicurativa per l'intero nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione. Tra le sue attribuzioni deve essere sempre compresa quella di determinare le condizioni di assicurazione ed il tasso di premio da applicare al contratto. Il coassicuratore delegatario e' tenuto altresi' al pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni e integrazioni, dovuta sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto secondo le disposizioni recate dalla predetta legge, salvo il suo diritto a recuperare dagli altri coassicuratori l'importo pagato per la parte afferente le quote di premio e degli accessori di pertinenza degli stessi.

Testo in vigore dal 25 novembre 1986 al 18 febbraio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-11-11;772~art2 · fonte del testo

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