Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006. 179 parole tolte, 7 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: 1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione, per quote determinate, tra imprese che abbiano la loro sede legale in Stati membri della Comunita' economica europea, a condizione che:
tolto: a) almeno una delle imprese partecipanti al contratto sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario;
tolto: b) i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi COMMA SOPPRESSOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: L. 15 GENNAIO 1992 aggiunto: LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.tolto: 49 Le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro della Comunita' economica europea possono partecipare al contratto anche per il tramite di una sede secondaria costituita in uno Stato membro diverso da quello della sede legale. Possono ugualmente partecipare al contratto sedi secondarie in altro Stato membro della Comunita' di imprese aventi sedi legali in Italia. Restano disciplinate dall'articolo 1911 del codice civile le operazioni di coassicurazione, in relazione ad un rischio situato nel territorio della Repubblica, tra due o piu' imprese autorizzate all'esercizio dell'industria delle assicurazioni ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295.aggiunto: 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-11-11;772~art1 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.