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[1]Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste il Settore della zootecnia puo' essere autorizzato ad ordinare ai detentori di bestiame, mediante congruo preavviso, di tenere a sua disposizione una quota parte, in percentuale di peso vivo, del bestiame denunciato a termini dell'art. 5.
[2]Il detentore ha facolta' di scegliere i soggetti idonei allo scopo, costituenti la quota parte del bestiame, da conferire obbligatoriamente al Settore, col vincolo della inalienabilita', e risponde, a titolo di deposito, del bestiame cosi' vincolato. Il Settore puo' ritirare in una o piu' volte tale bestiame.
[3]Qualora il detentore si rifiuti di consegnare, con le prescritte modalita', la quota di bestiame vincolata a favore del Settore, questo puo' effettuarne la requisizione obbligatoria, con le norme di cui ai successivi articoli 10 e 11.
[4]Gli animali iscritti ai nuclei di selezione sono di norma esclusi dal conteggio delle percentuali di peso vivo. Non sono soggetti a denuncia od al vincolo gli animali degli Istituti zootecnici vigilati dal Ministero dell'agricoltura, delle stazioni zooprofilattiche e dei Centri rifornimenti quadrupedi.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
