Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009. 172 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste il Settore della zootecnia puo' essere autorizzato ad ordinare ai detentori di bestiame, mediante congruo preavviso, di tenere a sua disposizione una quota parte, in percentuale di peso vivo, del bestiame denunciato a termini dell'art. 5.
tolto: Il detentore ha facolta' di scegliere i soggetti idonei allo scopo, costituenti la quota parte del bestiame, da conferire obbligatoriamente al Settore, col vincolo della inalienabilita', e risponde, a titolo di deposito, del bestiame cosi' vincolato. Il Settore puo' ritirare in una o piu' volte tale bestiame.
tolto: Qualora il detentore si rifiuti di consegnare, con le prescritte modalita', la quota di bestiame vincolata a favore del Settore, questo puo' effettuarne la requisizione obbligatoria, con le norme di cui ai successivi articoli 10 e 11.
tolto: Gli animali iscritti ai nuclei di selezione sono di norma esclusi dal conteggio delle percentuali di peso vivo. Non sono soggetti a denuncia od al vincolo gli animali degli Istituti zootecnici vigilati dal Ministero dell'agricoltura, delle stazioni zooprofilattiche e dei Centri rifornimenti quadrupedi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-30;1723~art9 · fonte del testo
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