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Il Settore della zootecnia, e per esso le Sezioni all'uopo delegate, provvede ad organizzare raduni per il conferimento volontario del bestiame che i detentori intendono destinare alla macellazione e che non abbia formato oggetto di prenotazione, a termini dell'art. 6.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
