Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque intenda vendere per il macello o destinare alla macellazione il bestiame bovino, non vincolato ai sensi del successivo art. 9, deve prenotarlo presso la Sezione della zootecnia del Consorzio provinciale produttori agricoltura, della provincia in cui risiede, indicando la data in cui intende procedere alla consegna.

[2]La Sezione provvede al ritiro del detto bestiame secondo le modalita' indicate nei successivi articoli.

[3]Il bestiame prenotato e' sottoposto al vincolo della inalienabilita'. Di tale bestiame deve essere tenuto conto a decurtazione della quota eventualmente fissata dal Settore per il conferimento obbligatorio.

[4]La consegna del bestiame deve essere fatta con le modalita', nei luoghi, nei giorni e nelle ore stabilite dal Settore della zootecnia, che ne da' tempestiva comunicazione agli interessati, tenendo presenti gli usi e le consuetudini locali.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-30;1723~art6 · fonte del testo

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