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[1]Quando la requisizione si renda indispensabile, in conformita' di quanto e' previsto nell'articolo precedente, il Settore della zootecnia e per esso i suoi organi periferici, ne fa perentoria intimazione ai detentori, mediante manifesto o cartolina postale, affinche' gli stessi presentino improrogabilimente nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, i capi di bestiame costituenti la quota parte da conferire obbligatoriamente.
[2]In caso di mancata presentazione, il bestiame e' prelevato dal luogo dove si trova e il prelevamento viene effettuato dal Settore della zootecnia, con le modalita' che saranno fissate dalla Commissione di cui all'art. 16.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
