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Fermo il disposto dell'art. 4 della legge 13 giugno 1935, n. 1067, qualora i militari in congedo addetti all'inquadramento dei reparti della G.I.L. o. della G.I.L.E. o investiti delle funzioni di istruttori premilitari o postmilitari omettano, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di inquadramento o di istruzione o se ne allontanino dopo essersi presentati si applicano ad essi le disposizioni stabilite per gli obbligati alla istruzione postmilitare dai capoversi 3, 4 e 5 dell'art. 1 e dell'art. 2 della legge predetta; e anche in detti casi di assenza ingiustificata dal servizio, sono ad essi estese le disposizioni dell'art. 5 della legge medesima. Nondimeno i reati suindicati di assenza arbitraria e ogni altro reato per il quale il Codice penale per l'esercito stabilisce la pena del carcere militare, che siano commessi da militari investiti delle funzioni d'inquadramento e di istruttori e nelle condizioni indicate dalla legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067, sono puniti a richiesta dall'autorita' militare o consolare dalla quale normalmente dipende il militare investito delle funzioni sopracennate. Per ogni altro reato, la predetta autorita' militare o consolare rimette rapporto alla competente autorita' giudiziaria.
Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
