Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1971 al 12 agosto 2012. Leggi il testo vigente →

Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varieta' dei prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varieta' nei registri di cui al precedente articolo 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente articolo 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonche' di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente articolo 12, sono stabilite dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1971 al 12 agosto 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art41 · fonte del testo

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