Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 20.
Abrogato dal 14 marzo 2021
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3 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1978 al 14 marzo 2021. 346 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le sementi di barbabietole e le sementi dei generi e specie indicati negli allegati 1 e 2, raccolte in altro Stato delle Comunita' europee o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati delle stesse Comunita', possono essere certificate in Italia sempreche' siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui e' stata effettuata la riproduzione, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e sempreche', da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate. La predetta norma trova applicazione anche per le sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra indicate nell'allegato 1, prodotte in un Paese delle Comunita' europee o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di prima riproduzione certificate in Italia. I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di cui al primo comma, raccolti in un Paese non facente parte della Comunita' economica europea, possono essere commercializzati in Italia allorche' sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti in Italia per quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni relative, alla loro identita', ai contrassegni nonche' alle ispezioni ed ai controlli concernenti le colture ed i prodotti medesimi. Il giudizio relativo all'idoneita' delle ispezioni in campo, di cui al primo comma del presente articolo, e quello relativo all'equivalenza di cui al terzo comma, quando consentiti allo Stato membro, sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero e da foraggio, nonche' per quelle di piante oleaginose e da fibra, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art40 · fonte del testo
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