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((In deroga alle disposizioni contenute nella presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste, a richiesta degli interessati, puo' autorizzare i costitutori, o i loro aventi causa, a porre in circolazione materiali sementieri nazionali o ad introdurre e a porre in circolazione nel territorio nazionale prodotti sementieri destinati alla produzione di sementi di base; puo' inoltre, sentiti gli organi scientifici competenti, rilasciare la stessa autorizzazione per limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico. I materiali sementieri di cui al presente articolo non possono essere posti in vendita e devono circolare in involucri chiusi e muniti di un cartellino, o di scrittura indelebile posta sull'involucro, recante la dicitura "materiale sementiero non destinato alla vendita" seguita dagli estremi dell'autorizzazione ministeriale, nonche' dall'indicazione del titolare della stessa azienda agricola destinataria)).

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 23 giugno 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1971 al 11 giugno 1976. 30 parole tolte, 109 parole aggiunte.

tolto: Ilaggiunto: In deroga alle disposizioni contenute nella presente legge il Ministro per l'agricoltura e le foreste, tolto: sentiti gli organi scientifici competenti aggiunto: a richiesta degli interessati, puo' autorizzare tolto: l'introduzione e la aggiunto: i costitutori, o i loro aventi causa, a porre in circolazione materiali sementieri nazionali o ad introdurre e a porre in circolazione nel territorio nazionaletolto: , in deroga alle disposizioni contenute nella presente legge, di aggiunto: prodotti sementieri destinati alla produzione di sementi di base; puo' inoltre, sentiti gli organi scientifici competenti, rilasciare la stessa autorizzazione per limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento geneticotolto: , nonche' di prodotti di generazioni precedenti destinati alla produzione sementiera di baseaggiunto: . I materiali sementieri di cui al presente articolo non possono essere posti in vendita e devono circolare in involucri chiusi e muniti di un cartellino, o di scrittura indelebile posta sull'involucro, recante la dicitura "materiale sementiero non destinato alla vendita" seguita dagli estremi dell'autorizzazione ministeriale, nonche' dall'indicazione del titolare della stessa azienda agricola destinataria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096~art37 · fonte del testo

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