Art. 25 — Offerta e commercializzazione di servizi o prodotti informatici o telematici

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L'offerta o la commercializzazione di servizi, realizzati mediante strumenti informatici e telematici, aventi per oggetto la diffusione al pubblico di dati concernenti i corsi, le quantita' scambiate, le condizioni di domanda ed offerta relative alle negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentari ai sensi della presente legge, sono soggette ad autorizzazione da parte della CONSOB. La CONSOB puo' negare o revocare l'autorizzazione qualora ritenga che, in relazione alle modalita' di acquisizione ed elaborazione dei dati ovvero alla natura ed ai fini del servizio offerto o commercializzato, sussista il rischio che i dati stessi non siano veritieri ovvero siano tali da indurre in errore i destinatari. Trimestralmente la CONSOB pubblica nel proprio bollettino, l'elenco e le caratteristiche incluse le modalita' di accesso, dei servizi di cui al comma 1 autorizzati fino a quella data. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, offre o commercializza i servizi di cui al comma 1 e' punito a norma dell'articolo 14.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1991 al 1 settembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1991-01-02;1~art25 · fonte del testo

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