Codice del consumo

Art. 14 cod. cons. — Campo di applicazione

Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16. Il prezzo per unita' di misura non deve essere indicato quando e' identico al prezzo di vendita. Per i prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il prezzo per unita' di misura. La pubblicita' in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unita' di misura quando e' indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16. ((La presente sezione non si applica)):

  • a)ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande;
  • b)ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
  • c)agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

Testo vigente dal 19 aprile 2026

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Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 2006 al 19 aprile 2026. 1 parola tolta, 32 parole aggiunte in 4 capoversi.

… il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16. tolto: 5. La presente sezione non si applicaaggiunto: :

aggiunto: a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande;

aggiunto: b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;

aggiunto: c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art14 · fonte del testo

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