Art. 19 — Disposizioni relative agli agenti di cambio e alle società commissionarie di borsa
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(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415)). Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono piu' banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. I ruoli degli agenti di cambio istituiti presso il Ministero del tesoro sono unificati in un unico ruolo nazionale. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415)). (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415)).
Testo in vigore dal 1 settembre 1996 al 1 luglio 1998
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1991 al 1 settembre 1996. 263 parole tolte, 30 parole aggiunte.
tolto: Gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano autorizzati, purche' non iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 7, comma 4, allo svolgimento dell'attivita' di negoziazione per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto nonche' delle altre attivita' consentite agli agenti di cambio dalle disposizioni vigenti alla medesima data. Agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'attivita' degli agenti di cambio e i relativi ordini professionali. Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 11 e 12.aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono piu' banditi … cambio istituiti presso il Ministero del tesoro sono unificati in un unico ruolo nazionale.tolto: Dopo il 31 dicembre 1992, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, le societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, per le quali non sia in corso il procedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione di ammissione, possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, comma 2; ad esse si applicano le norme della presente legge. Qualora siano in corso accertamenti ispettivi, l'iscrizione all'albo della societa' commissionaria e' subordinata al favorevole giudizio conclusivo della CONSOB. Le societa' commissionarie di cui al comma 3, al cui capitale non partecipi almeno un agente di cambio, possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, per esercitare l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) per quanto concerne la negoziazione per conto terzi in borsa, e nel mercato ristretto, con efficacia dal 1 gennaio 1993, a condizione che presentino l'istanza entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente leggeaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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