[1]Nonostante il disposto dell'art. 17, le Camere di commercio potranno ammettere a negoziare alle grida per un periodo di cinque anni prossimi entro il recinto a cio' destinato, quelle persone che, esercitando la professione di banchiere, di commissionario o di cambiavalute, avessero fatto uso di tale facolta' prima del 15 maggio 1908, a condizioni che esse posseggano i requisiti indicati ai nn. 2 e 3 dell'art. 22 e prestino la cauzione attualmente richiesta per gli agenti di cambio dal regolamento della borsa di cui trattasi, salvo l'obbligo di aumentarla nei termini indicati dal precedente articolo e di pagare le tasse imposte con questa legge per contratti stipulati con l'intervento degli agenti di cambio.

[2]La cauzione deve essere prestata nei modi prescritti dall'art. 25 per la cauzione degli agenti di cambio ed e' sottoposta ai vincoli di cui all'art. 28.

[3]Le persone indicate al primo comma del presente articolo debbono fare le dichiarazioni indicate all'art. 29, presentare i loro libri ai termini degli articoli 30 e 48, e sono soggette alle sanzioni corrispondentemente comminate dagli articoli 54 e 55.

[4]Il termine di cinque anni dianzi fissato potra' essere prorogato per un eguale periodo di tempo.

[5]Le deliberazioni della Camera di commercio per l'ammissione e per la proroga dovranno essere prese a maggioranza assoluta e coll'intervento dei due terzi dei membri assegnati a ciascuna Camera di commercio e previo parere della Deputazione di Borsa.

Testo vigente dal 14 aprile 1913

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urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272~art64 · fonte del testo

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