Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59));
  • b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59));
  • c)non essere interdetto o inabilitato, ((...)), condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • d)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)). Il richiedente deve inoltre:
  • 1)aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
  • 2)oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purche' l'attivita' sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
  • 3)oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche. L'iscrizione nel ruolo e' incompatibile con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici. L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e' altresi' preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attivita' per le quali e' prescritta l'iscrizione in detti ruoli. Il ruolo e' soggetto a revisione ogni cinque anni.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1986 al 8 maggio 2010. 50 parole tolte, 31 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) tolto: essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59;

b) tolto: godere dell'esercizio dei diritti civili aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59;

c) non essere interdetto o inabilitato, tolto: fallitoaggiunto: ..., condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, … anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;tolto: d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'eta' scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo

aggiunto: d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59. Il richiedente deve inoltre:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-05-03;204~art5 · fonte del testo

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