Art. 3 — Utilizzazione di locali per attività agrituristiche

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Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonche' gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non piu' necessari alla conduzione dello stesso. Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo articolo 10, individuano i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attivita' in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo. Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attivita' agrituristiche. Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1985 al 31 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-12-05;730~art3 · fonte del testo

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