Art. 14 — Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo

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Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attivita' agrituristiche. Le regioni possono altresi' concedere gli incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali interessati, anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristico regionale e dell'individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo, se esistenti. Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1985 al 31 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-12-05;730~art14 · fonte del testo

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