Art. 12 — Promozione dell'offerta agrituristica

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La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicita' e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicita' e diffusione delle iniziative regionali.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1985 al 31 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-12-05;730~art12 · fonte del testo

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