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La Banca d'Italia continua a corrispondere al Ministero del tesoro, sulla base di apposita convenzione, una contribuzione rapportata ai proventi riconducibili alla gestione della riserva obbligatoria. L'importo della contribuzione e' determinato tenendo conto di quanto dovuto dagli enti creditizi a titolo di riserva obbligatoria e del differenziale tra il rendimento medio ponderato delle attivita' della Banca d'Italia nei confronti del Tesoro e l'interesse medio corrisposto sulla riserva stessa.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1993 al 14 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1993-11-26;483~art11 · fonte del testo

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