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Miscellanea
Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi
Legge 26 novembre 1993, n. 483
- Aggiornato al
- 14 marzo 1998
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro.
- Art. 2Il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di…
- Art. 3Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del…
- Art. 4Non appena completato il collocamento dell'emissione di cui all'articolo 3, il saldo del…
- Art. 5Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto "Disponibilita'…
- Art. 6Il conto "Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria" non puo' presentare…
- Art. 7L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di…
- Art. 8A far tempo dal giorno in cui avviene il trasferimento dal conto transitorio al conto…
- Art. 9Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due esercizi consecutivi, inferiore…
- Art. 10A fini di regolazione monetaria, la Banca d'Italia puo' disporre che gli enti creditizi…
- Art. 11senza rubricaabrogato
- Art. 12Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti…
