Art. 6 — Requisiti professionali per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in sede fissa

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Coloro che intendono somministrare al pubblico alimenti o bevande in sede fissa devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di:

  • 1)avere superato presso l'apposita commissione di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 5 un esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande;
  • 2)oppure avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tale attivita' quali dipendenti qualificati addetti alla vendita o all'amministrazione, o, se si tratti del coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore. In ogni caso l'attivita' deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda d'iscrizione;
  • 3)oppure avere frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dallo Stato, avente ad oggetto l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 18 settembre 1991

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art6 · fonte del testo

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