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[1]Il rilascio della licenza e' subordinato al versamento di un deposito cauzionale, di lire 100 fino al reddito annuo di ricchezza, incaute di lire 4999, da effettuarsi con deposito su libretto postale di risparmio.
[2]Per i redditi di ricchezza mobile da lire 5000 ed oltre, si applicano le norme vigenti per le cauzioni di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2774.
[3]E' ammesso l'esonero dal versamento per coloro che possiedono il certificato di poverta' rilasciato dal Comune o che a giudizio della Commissione comunale non siano in grado di versare il deposito cauzionale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1950, n. 51
1La L. 12 luglio 1950, n. 51, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'obbligo di cauzione imposto per il rilascio di licenze di vendita al pubblico di merci, sia all'ingrosso che al minuto, con l'art. 2 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, e per il commercio ambulante con l'art. 8 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e' abolito".
Testo in vigore dal 2 settembre 1950 al 27 giugno 1976
