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[1]Il rilascio della licenza e' subordinato al versamento di un deposito cauzionale, di lire 100 fino al reddito annuo di ricchezza, incaute di lire 4999, da effettuarsi con deposito su libretto postale di risparmio.
[2]Per i redditi di ricchezza mobile da lire 5000 ed oltre, si applicano le norme vigenti per le cauzioni di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2774.
[3]E' ammesso l'esonero dal versamento per coloro che possiedono il certificato di poverta' rilasciato dal Comune o che a giudizio della Commissione comunale non siano in grado di versare il deposito cauzionale.
Testo in vigore dal 12 marzo 1934 al 2 settembre 1950
